SALVACONDOMINIO
di Patrizia Pallara
Pagare spetta chi ha fatto il danno
Cara redazione, per una rottura dello scarico delle acque nere nel bagno dell’appartamento soprastante, ho subito danni nel mio alloggio. Il vicino ha effettuato una riparazione provvisoria con un tubo che corre lungo la facciata. Ho chiesto il risarcimento dei danni e il ripristino dello scarico com’era, ma l’amministratore non è d’accordo. Chi ha ragione?
Marco Chiatti, Firenze
L’articolo 2051 del codice civile parla chiaro: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Se, come pare dalla lettera, il tubo di scarico in questione è di proprietà esclusiva dell’appartamento che serve, il proprietario dell’alloggio è responsabile dei danni provocati dalle perdite e deve provvedervi a sue spese. Se non lo fa, il nostro lettore può ricorrere all’azione risarcitoria, dato che ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali.
In fase di riparazione, l’aver posto un tubo all’esterno della facciata dell’edificio è un’operazione peggiorativa per tutto il condominio. Il vicino che ha provocato il danno e fatto realizzare l’intervento, quindi, è tenuto a ripristinare la situazione originaria. E se noi non possiamo fare valutazioni sull’opportunità tecnica di soluzioni alternative a questa, nemmeno l’amministratore ci sembra legittimato in questo senso, anzi: a lui spetta il compito di tutelare l’integrità delle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c. c.) e non si vede come possa approvare un intervento che ne ha intaccato l’aspetto esteriore. In questo caso, infatti, è in pericolo il
decoro architettonico del fabbricato: un tubo di scarico delle acque putride sulla facciata senza dubbio interviene sul decoro, peggiorando l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono l’aspetto saliente e imprimono alle varie parti dell’edificio, e al palazzo nel suo insieme, una determinata armonica fisionomia.
Il decoro architettonico esiste indipendentemente dal pregio artistico della costruzione ed è un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini, suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale sia di quella collettiva delle parti comuni (Cassazione 31 luglio 1987, n. 6640). L’art. 1120 c. c. richiama il concetto di decoro architettonico al fine di dichiarare vietate le innovazioni suscettibili di provocarne l’alterazione. Perciò, il lettore è nel giusto quando richiede il completamento dell’intervento realizzato e può anche domandare, attraverso un’azione giudiziaria diretta a ottenere l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di non fare (art. 2933 c. c.), la demolizione delle opere eseguite da un altro condomino, in violazione del divieto stabilito dalla legge o dal regolamento contrattuale di condominio.
Ultimo aggiornamento: 05/02/10
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