I mutui possono essere sospesi dal 1° febbraio: accordo con l'Abi
Siglata l'intesa tra le banche e le associazioni per il 2010. Chi può farvi ricorso.
Mutui sospesi, durante tutto il 2010, per le famiglie che versano in condizioni di difficoltà.
Questo il risultato raggiunto dall’accordo tra l'Abi e 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).
La misura, “unica nel mercato europeo dei mutui”, chiarisce
l’Abi, rappresenta una soluzione analoga a quella attivata per le
piccole e medie imprese con l’“Avviso comune per la sospensione dei
debiti nei confronti del sistema creditizio”.
E si concretizza all’interno del cosiddetto “Piano Famiglie”, prevedendo la sospensione delle rate di mutuo per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
I due modi in cui può avvenire la sospensione
“Sull’intera operazione”, spiegano le associazioni dei consumatori, “non sono previsti né interessi di mora, né spese di istruttoria, e neppure commissioni e garanzie accessorie”.
La sospensione potrà avvenire in due modi: o con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo (ed in questo caso si pagheranno gli interessi solo sul capitale rinviato che saranno “spalmati” sulle rate alla ripresa del naturale pagamento del mutuo); oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.
Chi può usufruire della misura
Ma chi può accedervi? Una delle condizioni per poter usufruire della misura è prima di tutto un mutuo d'importo fino a 150.000 euro, richiesti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Niente sospensione, quindi, per i mutui della casa al mare, o in campagna.
I clienti devono poi avere un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui; ma anche aver subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
Le singole banche possono anche offrire condizioni migliori
L’iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche associate sono invitate ad aderire, il che significa lasciare piena libertà a ciascun istituto di offrire al cliente, in sede di adesione al Piano, condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo.
Le Associazioni: per 200 mila famiglie una boccata d’ossigeno
Tra le associazioni dei consumatori che hanno aderito, l'Adoc sottolinea l’importanza dell’accordo raggiunto, stimando che a tale beneficio potranno aderire circa 200 mila famiglie, un numero che potrebbe anche aumentare dato il perdurare della crisi nel 2010.
“Auspichiamo l’adesione della totalità delle banche - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc - anche al fine di evitare una eventuale situazione di disparità. Ricordiamo ai consumatori che qualora la propria banca non aderisca a tale accordo, è possibile usufruire della portabilità del mutuo, passando ad una banca aderente all’accordo”.
Anche Adiconsum, sulla stessa linea, saluta l’accordo con favore, sottolineandone l’importanza per due ragioni.
La prima: perché consente anche alle famiglie in difficoltà di prendere una boccata d’ossigeno, come già previsto per le Piccole e medie imprese.
E la seconda: perché alle associazioni consumatori è stato riconosciuto un ruolo negoziale, come già avvenuto quando in passato sono riuscite ad ottenere l’eliminazione delle commissioni in caso di estinzione anticipata del mutuo e del conto corrente semplice.
Domande al via da febbraio
I clienti potranno fare la richiesta per attivare la sospensione del rimborso a partire dal 1° febbraio 2010, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 in poi.
La lista delle banche aderenti verrà pubblicata
nel sito internet dell’Abi, dove sarà anche possibile “scaricare” il facsimile del modulo di richiesta di sospensione da parte del cliente.
Tale modello sarà inoltre distribuito presso le filiali delle banche aderenti.
Ultimo aggiornamento: 01/02/10