Pannelli solari, l'autorizzazione secondo legge
(18-25/9/2008)
Ho deciso di far installare dei pannelli fotovoltaici su 13,4 metri quadrati di tetto condominiale sovrastante il mio alloggio. Tre condomini mi hanno dato la loro autorizzazione a voce e insieme a me rappresentano il 68% dei millesimi di proprietà. Come devo redigere il documento con il quale mi si accorda il consenso all’uso del tetto?
Marco Manzardo
S. Zenone degli Ezzelini (Treviso)
L’introduzione del Conto Energia, ossia di vantaggiosi incentivi per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, ha aperto numerosi fronti nei condomini italiani: partecipanti che chiedono che l’edificio si doti di pannelli per sostenere la spesa elettrica comune, singoli che vorrebbero tappezzare il lastrico di tutti per rendere il proprio appartamento autosufficiente dal punto di vista elettrico.
Il caso descritto dal lettore prevede che un partecipante usi una parte comune a suo esclusivo beneficio. Che cosa dice la legge in proposito? L’articolo 1102 del codice civile stabilisce: “Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Questo significa che ciascun partecipante può usare una parte comune come il tetto dell’edificio, purché l’uso che ne fa non impedisca agli altri condomini il pari uso (anche solo ipotetico e futuro).
Il Tribunale civile di Salerno (sez. II, 16 marzo 1982, D’Aniello contro Condominio di via A. Capone 9, Salerno, in Arch. loc. e cond. 1982, 269), in un caso di installazione di pannelli solari, ha confermato il principio, precisando: “L’installazione da parte di un condomino di pannelli solari su parte comune dell’edificio condominiale (nella specie sul lastrico di copertura del vano scale), che non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non costituisce innovazione, né a norma dell’art. 1120 c. c. né a norma del successivo art. 1121, ma legittimo uso della cosa comune”.
Se l’intervento non impedisce il pari uso e non altera la cosa comune, può essere effettuato anche senza autorizzazione. Molto spesso, però, i pannelli solari o fotovoltaici occupano una metratura molto ampia: se un singolo li installa di fatto preclude in futuro ad altri un’installazione simile. Ciascun partecipante dovrebbe quindi rinunciare al proprio diritto di uso del tetto, ex art. 1102 c. c. Per questo nella maggior parte dei casi è necessaria l’autorizzazione all’unanimità dei condomini, riuniti in assemblea, con sottoscrizione della delibera.
Ultimo aggiornamento: 19/09/08
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