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Come regolarsi per i garage nelle millesimali

(6-13/5/2010) Patrizia Pallara

Cari amici, dobbiamo calcolare i millesimi del palazzo e formare la tabella di proprietà. L’edificio ha 8 appartamenti e garage. Come va elaborata la tabella millesimale? E per i garage (non tutti i partecipanti ne hanno uno) ce ne vuole una separata?
Omero Genovesi, Roma

Nel caso esposto, i garage sono da considerare superfici accessorie ed esclusive, assimilate a vani veri e propri, e pertanto da considerare nel calcolo dei millesimi, senza altre tabelle. Le tabelle millesimali rappresentano la misura dei comproprietari al godimento delle parti comuni, in relazione alla costituzione dell’assemblea, alla formazione della maggioranza e alla partecipazione alle spese. I valori millesimali di proprietà servono per calcolare il quorum costitutivo dell’assemblea e per  approvare le delibere, per ripartire le spese di manutenzione e di ristrutturazione, il compenso dell’amministratore e così via.
L’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile dice: “Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c. c., il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”.
La formazione delle tabelle costituisce un accertamento dei valori delle quote condominiali di ogni partecipante, con funzione valutativa del patrimonio ai soli effetti della distribuzione delle spese e della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare (Cassazione 19 ottobre 1988, n. 5686). Perciò non è indispensabile la forma scritta: l’assenso alle tabelle può anche risultare dal comportamento che si realizza con l’accettazione dei condomini protratta nel tempo. Questo ci sembra il caso del nostro lettore, nel cui condominio per molti anni è stato applicato un criterio non meglio specificato, che ora ha deciso di rivedere, con la formazione della tabella millesimale (lo consente in alcuni casi l’art. 69 disp. att. c. c.). Per la sua elaborazione, una volta determinate le caratteristiche dello stabile, si procede alla suddivisione nelle diverse unità immobiliari, a loro volta divise in singoli vani. Quando si misurano i singoli vani per determinare le dimensioni di ogni unità, occorre tenere conto di tutto: sono infatti unità immobiliari l’appartamento, l’ufficio, il negozio, il magazzino, la cantina, l’autorimessa, il posto auto anche se scoperto e così via.
Essendo i garage assimilati a vani, rientrano nel calcolo dei millesimi, con l’applicazione del coefficiente di destinazione d’uso impiegato per le unità immobiliari con diversa destinazione.




Ultimo aggiornamento: 06/05/10

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