Disagi per troppo via vai di gente, chi può intervenire
Patrizia Pallara
(11-18/6/2009)
Cara redazione, dal mio pianerottolo al primo piano si accede ad altri tre appartamenti. Uno è un ambulatorio medico con più specialisti, che ricevono in giorni diversi della settimana. In questo modo c’è un via vai quotidiano di pazienti, che crea un incredibile disagio ai residenti. Quel che è peggio, è l’abitudine dei clienti di stazionare sul pianerottolo a fumare, telefonare, chiacchierare… L’amministratore, da noi sollecitato, si è limitato a rivolgere allo studio medico un invito a contenere il disagio, che non ha sortito effetto. Che cosa possiamo fare?
Salvatore Pagano, Tortona (Alessandria)
Destinare un’unità immobiliare a studio professionale è un uso legittimo di un appartamento, a patto che tale uso non risulti incompatibile con le esigenze di tranquillità e riposo che costituiscono parte integrante del diritto su un immobile destinato a civile abitazione. E a patto che non sia vietato dal regolamento di tipo contrattuale o da una convenzione assembleare approvata all’unanimità da tutti i condomini. Partiamo da quest’ultima ipotesi. Il nostro lettore deve innanzitutto verificare che cosa prevede il regolamento, che potrebbe aver introdotto limitazioni al diritto assoluto che caratterizza la proprietà privata.
In alcuni casi, infatti, i regolamenti possono prevedere disposizioni che impongono il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva a determinati usi, ritenuti incompatibili con l’interesse comune. La Cassazione, con diverse sentenze (27 giugno 1985, n. 3848; 30 luglio 1990, n. 7654; 18 agosto 1986, n. 5065), ha statuito che i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale assumono carattere convenzionale. Significa che, per la loro validità, se predisposte dall’originario unico proprietario dell’edificio queste norme debbono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto o con atti separati. Se, invece, deliberate dall’assemblea, devono essere disciplinate in forma chiara e univoca, approvate e accettate, pena la nullità, con il consenso di tutti i condomini manifestato in forma scritta e, se incidono solo su alcune unità immobiliari, dai rispettivi titolari.
Un regolamento può vietare di destinare gli appartamenti a sede di un partito politico, ad attività di pensione o di albergo, a scuole di ballo o di canto, a studio medico, a laboratori e così via. Anche se l’uso della proprietà fatto dal condomino titolare dello studio medico non è proibito, i condomini hanno diritto a una quotidianità di tranquillità e di riposo. È l’amministratore di condominio che, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico con deliberazione dell’assemblea dei condomini, ha il potere di fare cessare l’abuso. Ed è legittimato anche a fare valere in giudizio a norma degli articoli 1130 e 1131 c. c. le disposizioni del regolamento.
Ultimo aggiornamento: 11/06/09