I canali di scolo? Un bene comune usabile da tutti
(12-19/3/2009)
Caro Salvagente, ho trasformato in terrazzo un vano della mia mansarda. Un tubo su un lato funge da scolo dell’acqua piovana. Il condomino dell’appartamento sottostante non vuole che io lo usi e così è difficile lavare il terrazzo e stendere i panni. Ho chiesto più volte all’amministratore di farmi collegare ai tubi preesistenti, ma rimandano sempre. C’è un modo per risolvere il problema?
Antonio Sacco, Volla (Napoli)
Stendere i panni ancora gocciolanti o lavare il terrazzo a sguazzo sono abitudini che possono davvero dare fastidio ai vicini sottostanti. E scatenare liti. Tecnicamente il condominio è una forma di comproprietà nell’ambito dello stesso edificio. Nella sostanza, è una piccola società dove i diritti del singolo e quelli di tutti si confrontano ogni giorno. E spesso si scontrano. Se, però, nel caso descritto dal nostro lettore l’uso del canale di scolo non crea problemi a nessuno, non si vede perché il vicino debba impedirne l’impiego. Senza contare che, in caso di pioggia, il terrazzo che non ha sfogo è destinato ad allagarsi.
D’altronde, l’articolo 832 del codice civile sancisce: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. E l’art. 844: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi”.
E veniamo alla richiesta posta all’amministratore a proposito della possibilità di collegare il terrazzo ai tubi preesistenti. L’articolo 1117 c.c. al n. 3 dice: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.
I canali di scarico delle acque piovane dell’edificio sono senz’altro di proprietà comune e dovrebbero poter essere usati da tutti i condomini anche per “servire” i propri appartamenti, sempre che gli impianti in questione abbiano struttura e dimensione sufficienti all’uso che se ne vuole fare. L’articolo 1102 c.c. dice infatti: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Ultimo aggiornamento: 12/03/09