Il primo passo: sapere la causa dell'infiltrazione
(18-25/11/2010)
Patrizia Pallara
Gentile redazione, sul soffitto del mio box auto si è verificata un’infiltrazione di acqua proveniente dal piano soprastante, in parte pavimentato e in parte coperto da un’aiuola. L’amministratore e il proprietario sostengono che alle spese di sistemazione dell’infiltrazione devo contribuire anch’io. Ma il giardino è di uso privato del proprietario, perciò ritengo che la riparazione e la sistemazione del danno debbano essere a suo totale carico.
Sara Scarsella, Santa Marinella (Rm)
Per stabilire la responsabilità del danno occorre accertarne la causa. Un’infiltrazione può dipendere da tantissimi fattori: cattiva impermeabilizzazione, rete di tubature non in perfetto stato, radici, sistema di irrigazione fallato o inefficienza del sistema di scolo delle acque piovane o una tubatura sotterranea di proprietà del condominio. Per capirne l’origine la cosa migliore è chiedere un parere tecnico a uno specialista, che dovrebbe essere in grado di controllare se la pavimentazione e l’impermeabilizzazione del giardino possono essere stati danneggiati da eventi sopravvenuti nel tempo o anche da un impianto comune a tutto il condominio.
Qualunque sia la causa, occorre intervenire immediatamente, anche per evitare altri danni oltre a quelli già verificati. Nel caso descritto: il proprietario del giardino è responsabile dei danni alla proprietà esclusiva (il box) se causati dal cattivo funzionamento di un impianto di sua pertinenza o dalla scarsa manutenzione di una parte. Per legge chi è tenuto alla custodia e al mantenimento in buone condizioni delle cose può essere chiamato a risarcire i danni. Definire la causa dell’infiltrazione quindi è un passo indispensabile per poi stabilire di chi è la responsabilità e quindi su chi ricade la spesa per la manutenzione.
Se a provocare l’infiltrazione e il danno sono state le radici, è giusto attribuire al proprietario del giardino il costo delle riparazioni. Diverso è il caso se occorre effettuare l’impermeabilizzazione del manto di copertura dell’autorimessa. In questo caso, se la copertura serve solo al garage e non al giardino (non assimilabile al lastrico solare), è ravvisabile l’applicazione del terzo comma dell’art. 1123 c. c.: delle opere si deve far carico esclusivamente il proprietario del box e non il condomino proprietario del giardino, a meno che le infiltrazioni non siano conseguenza immediata e diretta di un atto o fatto imputabile a lui.
Viceversa, se non sembra prevalere alcuna particolare utilità, le spese di manutenzione e impermeabilizzazione si ripartiscono equitativamente tra il proprietario dell’area verde e il proprietario del sottostante box: un terzo a carico del proprietario del giardino, i restanti due terzi sostenuti dal proprietario del garage.
Ultimo aggiornamento: 29/11/10