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Il Salvagente

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Ipotesi credibile che può portare a una revisione

Patrizia Pallara (27/8-3/9/2009)

Caro Salvagente, ho scoperto che l’attribuzione dei millesimi di un appartamentino che possiedo è inesatta. A quanto mi risulta, è stato incluso nel calcolo anche il valore millesimale di un garage che era pertinenza dell’appartamento, ma che è stato presto venduto a terzi. Ho chiesto all’amministratore di rivedere la tabella millesimale, ma ho ottenuto risposte vaghe. Come devo comportarmi?
flora.bocchi@libero.it

Le tabelle millesimali rappresentano la misura dei comproprietari al godimento delle parti comuni, in relazione alla costituzione dell’assemblea, alla formazione della maggioranza e alla partecipazione alle spese. L’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ai commi 1° e 2°, stabilisce: “Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”.
Nell’elaborazione delle tabelle, dopo aver determinato le caratteristiche dello stabile, occorre procedere alla sua suddivisione in diverse unità immobiliari che a loro volta vengono divise in singoli vani. Quando si procede alla misurazione dei vani occorre tenere conto di tutto. Sono considerate “unità immobiliari” l’appartamento, l’ufficio, il negozio, il magazzino, la cantina, l’autorimessa, il posto auto anche se scoperto, e così via.  Nel caso in esame, il garage è un immobile di proprietà esclusiva, un vero vano per il cui calcolo millesimale va applicato il coefficiente di destinazione d’uso, normalmente impiegato quando nell’edificio sono presenti unità immobiliari con differente destinazione. La nostra lettrice ipotizza che il valore millesimale di questo garage sia stato attribuito al suo appartamento e non al legittimo proprietario del box. È un’ipotesi credibile, che se dovesse trovare conferma potrebbe portare alla revisione delle tabelle millesimali.
L’art. 69 delle disposizioni di attuazione c. c. precisa quando si possono rivedere o modificare le tabelle: “I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”. Gli errori essenziali sono: errori di fatto (una sbagliata misurazione) oppure errori di diritto (una pertinenza costituita da una parte comune).



Ultimo aggiornamento: 28/08/09

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