Non c'è obbligo di pagare quote sul conto comune
(31/7-7/8/2008)
Quale responsabilità grava sul condomino che non accredita le rate condominiali sul conto corrente comune e le versa direttamente all’amministratore, ricevendo un sommario giustificativo? Se queste somme non dovessero risultare usate a beneficio del condominio né accreditate sul conto corrente, quali sarebbero le responsabilità dell’amministratore? Su chi potrebbe rivalersi il condominio?
Giacomo Primo, Ravenna
La giurisprudenza degli ultimi anni ha stabilito che l’apertura di un conto corrente condominiale è obbligatoria. Il primo ad affermarne la necessità è stato il Tribunale di Milano con sentenza del 23 giugno 1986 (Immobiliare Frankpi contro Condominio San Lorenzo). Dopo questa decisione, altre hanno stabilito che l’assenza di conto corrente condominiale è una violazione dell’obbligo del mandatario. Ma nessuna legge obbliga i condomini a versare le proprie quote direttamente sul conto corrente.
Se il regolamento di condominio non obbliga a modalità specifiche in merito, per esempio fissando un vincolo al versamento sul conto corrente, è legittimo che un condomino consegni la rata direttamente nelle mani dell’amministratore. E per attestare, e testimoniare per il futuro, l’avvenuto pagamento è sufficiente una semplice ricevuta firmata e rilasciata dall’amministratore. In linea generale, quindi, il comportamento descritto non è illegittimo, né espone il condominio o l’amministratore a rischi e responsabilità. Ovviamente è necessario che le somme comunque versate siano effettivamente usate per le spese condominiali.
Se così non fosse, l’amministratore verrebbe meno ai suoi obblighi nei confronti dei condomini, con i quali instaura un rapporto di tipo fiduciario: egli deve eseguire il mandato conferitogli usando la normale diligenza, quella che di solito viene definita del “buon padre di famiglia” (articolo 1710 del codice civile).
Se viola questo dovere, si rende responsabile dei danni subiti dai condomini, nei limiti del suo rapporto interno con il condominio (Cassazione 11 febbraio 1981, n. 859). Una responsabilità si ravvisa ogni volta che l’amministratore eccede i limiti delle sue attribuzioni o abusa dei poteri e dei doveri che gli sono stati conferiti dall’assemblea, dal regolamento o dalla legge. O ancora quando omette di eseguire quello che la legge, il regolamento o la volontà dell’assemblea gli impongono. Oltre alle responsabilità civili ci sono quelle penali, nelle quali può incorrere se le sue azioni o omissioni configurano un reato, come può essere l’appropriazione di denaro del condominio. In tal caso il condominio può rivalersi solo nei confronti dell’amministratore che si è appropriato del denaro, richiedendogli le somme.
Ultimo aggiornamento: 07/08/08