Per sostituire la cassetta della posta
(27/5-3/6/2010)
Patrizia Pallara
Cari amici, le nostre cassette della posta, brutte, antiquate e rovinate dalle bravate di ragazzi balordi, non sono davvero un bel biglietto da visita nell’androne. Stiamo prendendo in considerazione l’eventualità di sostituirle, ma non sappiamo come si delibera l’intervento e quale maggioranze serve… L’amministratore può decidere autonomamente la sostituzione?
Anna Maria Sgaramella, Bari
Si può pensare che siano beni comuni e invece non è così. Le cassette della posta sono beni di proprietà individuale e appartengono a ciascun partecipante al condominio. Per questo, le spese relative alla manutenzione, riparazione e sostituzione sono a esclusivo carico di ogni famiglia. Se si rende necessario un intervento su tutto il casellario (per esempio, la sostituzione o la riparazione) la spesa va ripartita in parti uguali tra i condomini, perché il bene serve tutti in egual misura, a meno che il regolamento non stabilisca diversamente.
Sostituire tutto il casellario, se è rotto e malandato, è un’opera di manutenzione straordinaria, che (art. 1135, comma 4, codice civile) va approvata dall’assemblea condominiale e non può essere effettuata dall’amministratore senza l’approvazione dei condomini. Poiché non si tratta di riparazioni straordinarie di notevole entità - nel qual caso il quorum per deliberarle dovrebbe essere sempre la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 4, c. c.) - per approvare la sostituzione del casellario della posta basta la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi più uno in prima convocazione, e un terzo degli intervenuti all’assemblea e 334 millesimi in seconda. Se si vuole provvedere autonomamente, è possibile farlo, ma bisogna avere delle accortezze nella scelta della cassetta, che dovrà assomigliare in tutto e per tutto alle altre, per non rovinarne l’armonia complessiva.
Nei casi di vandalismo come quelli descritti dalla nostra lettrice, la cosa migliore è presentare una denuncia contro ignoti ai carabinieri o alla polizia e chiedere all’amministratore che la esponga in bacheca: probabilmente servirà da deterrente per chi si diverte a procurare danni alle cose altrui.
Ma attenzione: l’amministratore non è responsabile della sicurezza dello stabile. Egli non risponde dei danni cagionati da terzi, perché la custodia dell’edificio che gli è attribuita come compito non consiste nella tutela dell’incolumità, bensì nel mantenimento del bene. L’amministratore non può fare la guardia al condominio, non può evitare furti o danneggiamenti, né può vigilare o intervenire di persona quando è minacciata la sicurezza dei condomini o degli ospiti del palazzo. Se il problema è comune a tutti, si può chiedere e deliberare un servizio di portineria o di vigilanza.
Ultimo aggiornamento: 26/05/10