Portiere: la legge non chiarisce chi può licenziarlo
(21-28/10/2010)
Patrizia Pallara
Cara redazione, da oltre 3 anni il nostro portiere è spesso assente per malattia, congedo straordinario, infortunio sul lavoro, con brevissimi periodi di rientro accompagnati comunque da ferie e permessi, sempre accordati dall’amministratore. Il sostituto non è dipendente del condominio e ha tempi di lavoro ridotti. In questo modo il servizio non è assicurato al 100%. Il portierato è previsto dal regolamento contrattuale di condominio. Che fare?
Guglielmo Graziadei, Firenze
Benché accertato che il datore di lavoro del portiere di uno stabile è il condominio (la sentenza 18 dicembre 1978, n. 6073 della Corte di Cassazione ha confermato questo indirizzo), la legge non chiarisce se il potere di assumere o licenziare il custode spetti all’assemblea oppure all’amministratore. È quindi il regolamento di condominio ad attribuirlo all’amministratore, all’amministratore previo parere dell’assemblea oppure all’assemblea. In mancanza di una disciplina regolamentare, sembra corretto che, trattandosi di un servizio comune, sia l’assemblea dei condomini a deliberare.
Tuttavia, nel caso descritto dal lettore non sono in discussione la soppressione del servizio, il cambiamento di caratteristiche specifiche, per esempio l’introduzione di nuove mansioni come la sorveglianza e la protezione notturna della proprietà privata, o l’abolizione di funzioni precedentemente attribuite al portiere, per approvare i quali è necessaria l’unanimità dei consensi. Sul tappeto c’è la possibilità di licenziare il lavoratore che presta la sua opera. Che fare, quindi? In molti condomini, per prassi, la questione è sottoposta all’assemblea che, fissati i criteri di massima ed esaminati i diversi candidati, affida all’amministratore il compito di formalizzare l’assunzione o il licenziamento del portiere. Il codice civile statuisce che assunzione e licenziamento (trattandosi di materia di ordinaria amministrazione) debbano essere deliberati con le maggioranze prescritte nel primo, secondo e terzo comma dell’art. 1136 c. c. E dunque: in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Infine, la Cassazione nella decisione 13 agosto 1985, n. 4437 specifica: “Il licenziamento del portiere di un edificio condominiale, disposto dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 2 c. c., non esclude il potere dell’assemblea dei condomini - la quale sia intervenuta sul medesimo oggetto su richiesta dell’amministrazione per ratificarne l’operato - di ‘revocare’ il licenziamento stesso”.
Ultimo aggiornamento: 09/11/10