Sosta d'intralcio al garage, le vie per farla cessare
(2-9/9/2010)
Patrizia Pallara
Cari amici, il passo carraio del mio garage si trova in una stradina privata. Un mio vicino è solito parcheggiare la sua auto nelle vicinanze ostacolando entrata e uscita del mio automezzo. Le autorità competenti mi hanno risposto che non possono intervenire perché si tratta di una strada privata. A chi mi devo rivolgere?
Alessandro Bonora, Treviso
È proprio così. Le cosiddette autorità competenti non possono esercitare la loro “competenza” all’interno di aree private come una strada condominiale. E anche nel caso di un incidente stradale, i vigili urbani non hanno l’obbligo di intervenire. In questi casi, normalmente, è l’amministratore che dovrebbe vigilare. A lui spetta il compito di curare l’osservanza della disciplina delle cose di tutti, come è stabilito nell’art. 1130, comma primo e secondo, del codice civile, per assicurare il miglior godimento a ciascun proprietario dei beni e dei servizi comuni.
“Tra le incombenze spettanti all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c. c. rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti” ha deciso la Suprema Corte, con la sentenza 19 novembre 1996, n. 10144, “nonché il dovere di eseguire verifiche e di porre in essere le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini”. L’amministratore, anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, può agire contro quei condomini che abusino delle cose comuni (Corte di Cassazione 11 febbraio 1985, n. 1131), previa acquisizione delle prove relative alla violazione (per esempio, nel nostro caso, con una fotografia del divieto di sosta e del veicolo trasgressore). Secondo alcuni autori, poi, l’assemblea può prevedere con una norma regolamentare (art. 1138, terzo comma, c. c.) l’irrogazione di una multa a carico di chi viola sistematicamente il divieto di sosta, legittima solo se approvata all’unanimità.
Nel caso in esame, il lettore farebbe bene a investire l’amministratore del problema. Un’altra via potrebbe essere di chiedere l’inserimento nel regolamento condominiale di una clausola che regoli con precisioni spazi e modi del parcheggio nelle aree comuni. Inoltre, l’assemblea condominiale può anche deliberare il ricorso al carro attrezzi per spostare l’automobile abusivamente parcheggiata su spazi comuni, un provvedimento che di solito convince anche i condomini più recalcitranti. Infine, se una persona, invitata a spostare l’auto che impedisce ad altra autovettura parcheggiata nel cortile condominiale di uscire sulla via pubblica, rifiuta di farlo, commette reato di violenza privata (Cassazione 20 aprile 2006, n. 16571).
Ultimo aggiornamento: 14/09/10